Articolo 9

Tutela dei valori naturalistici

 

Le invarianti di natura naturalistico-ambientale sono individuate nella Tavola 2 del Piano.

 

I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal P.I., in ragione della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per:

1 - accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto;

2 - realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo;

3 - altre destinazioni di pubblico interesse.

Ulteriori elementi di rilievo naturalistico sono individuati nella Tavola 4 del Piano.

 

La tutela è finalizzata all'arresto dei processi degenerativi in corso, orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali.

 

Il Piano inoltre riporta in Tav. 1 le eventuali aree già ricomprese nei SIC e ZPS. La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme come specificate dal P.I..

 

Con riferimento alle reti ecologiche individuate dal "Documento di Piano" del PTCP, in Tavola 4 del Piano di Assetto del territorio sono individuate delle Aree di Ammortizzazione-transizione finalizzate alla tutela e rafforzamento dei caratteri di naturalità del territorio, il P.I. dovrà disciplinare gli interventi in tali ambiti con norme che favoriscano l'aumento della naturalità di tali ambiti mediante, ad esempio, l'incremento di siepi e alberature, anche in contesto urbano o periurbano, e il contenimento delle pratiche colturali maggiormente impattanti.

 

Per tutti gli ambiti di cui al presente articolo il Piano prescrive il divieto di quelle attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: cave in superficie o sotterranee; discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici intensivi; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività rurale, di accesso agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

 

Fino all'entrata in vigore del P.I.:

- sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001;

- sono vietati i movimenti terra non esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e l'alterazione dell'apparato boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di manutenzione e assestamento.

 

Il P.I. individuerà puntualmente criteri, modalità e ubicazione per i nuovi interventi di edificazione eventualmente ammissibili nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali previa schedatura del patrimonio edilizio esistente ed in particolare dovrà dare attuazione alle seguenti azioni:

- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità dei luoghi, limitando l'avanzamento dei boschi in zone di arbusteti e praterie;

- promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche o musei all’aperto;

- mitigare le pressioni antropiche in atto, o eliminando la fonte di pressione o introducendo elementi compensatori di mitigazione e di filtro.

 

Nella tavola 4 sono individuati simbolicamente gli eventuali corridoi ecologici primari e secondari esistenti o di progetto. Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura secondo le previsioni della L.R. 13/2003 anche attraverso una politica di incentivi.

 

Per la tutela della qualità delle acque superficiali è prescritto il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi d’acqua e previsto il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici e secondo le previsioni e le modalità d’impianto che saranno definite dal P.I.

 

Il P.I. definirà inoltre una fascia di terreno lungo i corsi d’acqua da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola e indicherà, in accordo con gli enti gestori, l’opportunità di utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi di piena quali bacini di lagunaggio e fitodepurazione delle acque superficiali utili inoltre per l’aumento della biodiversità e l’impiego dell’area con finalità didattico-ricreative.

 

Nell’ambito di eventuali SIC o ZPS, qualsiasi intervento di natura antropica, sia che esso riguardi infrastrutture, sistemazioni agrarie o vegetazionali, costruzioni o movimenti terra, deve essere preceduto da procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale così come stabilita dalla DGR 10 Ottobre 2006 n. 3173. Lo studio di incidenza dovrà essere previsto anche per interventi compresi entro una congrua area circostante salvo per gli interventi di limitata entità per i quali si escluda un impatto significativo, quali ristrutturazioni o limitati ampliamenti di fabbricati esistenti, i quali dovranno essere specificamente elencati e normati dal P.I..

 

La progettazione successiva, come ad esempio il Piano degli Interventi, dovrà contenere lo studio sulla valutazione d’incidenza come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.

 

Gli ambiti di tutela individuati dal Piano in Tavola 4 sono raggruppati secondo le seguenti classi:

 

- Corridoi ecologici; Essi costituiscono un elemento importante per il mantenimento della biodiversità e a tale scopo ne dovrà essere assicurata la conservazione e favorito il potenziamento.

Per tali ambiti valgono le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi boschivi, e le norme dei corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi d'acqua.

Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di eminaturalità che saranno normati dal P.I. Lo stesso, nella configurazione dei corridoi ecologici, valuterà la possibilità di inserire aree agricole abbandonate o degradate collegabili alla direttrice principale del corridoio.

In corrispondenza dei corridoi ecologici, eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi di compatibilità ambientale, salvo i casi in cui non venga prevista la redazione della VIncA ai sensi del presente articolo o previa disposizione del Responsabile del Procedimento.

 

- Corsi d’acqua e formazioni riparie;

Gli apparati spondali dei corsi d'acqua saranno mantenuti in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturale per prevenire i fenomeni erosivi.

Le parti boscate dovranno essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua.

Nelle difese idrauliche si farà uso possibilmente di interventi di consolidamento basati sulla bioingegneria.

Interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse dovranno prioritariamente conservare tali singolarità anche accettando modesti fenomeni di dissesto, che in tali siti non risultano pericolosi ne’ per le persone , ne’ per i coltivi, anziché tentare interventi, anche di bioingegneria, che risultino distruttivi per la morfologia e per i micro habitat

spondali.

In questi ambiti il P.I. favorirà la demolizione dei fabbricati privi di valenza storico-testimoniale o culturale presenti al loro interno, con agevolazioni finanziarie e/o credito edilizio.

- Area nucleo o Core area. Il P.I. dovrà vietare qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione dell'area core, sia in termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in termini di interventi di sostituzione delle strutture vegetazionali consolidate con coltivi a bassa naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e nutrienti. Il P.I. dovrà prevedere che tutti gli interventi volti a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario debbano essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione del bilancio ambientale in termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della

stessa. In queste aree:

- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità;

- l'attività agricola dovrà essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;

- le aree individuate come critiche dal PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010 devono intendersi prioritarie nella concentrazione di mitigazioni e compensazioni.

 

- Aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione;

Tali aree sono destinate al potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto e a tal fine qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie dovrà essere attuato assicurando la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati secondo le previsioni che saranno individuate dal P.I. In ogni caso in tali aree è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento.

Scoline, fossi e capofossi dovranno essere mantenuti in funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione. La viabilità rurale dovrà essere conservata in sterrato.

Tali interventi potranno essere sostenuti da politiche di credito edilizio o di compensazione attuabili dal P.I.. Ferme restando le indicazioni di cui al presente articolo, all'interno di questi ambiti sono ammesse attività di agricoltura, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto.

In queste aree non sono ammesse edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti.

 

- Macchie boscate - Siepi e filari alberati:

Per le macchie boscate sparse o "stepping stones", unitamente alle siepi e ai filari, è di rilevante interesse per preservare il patrimonio ecologico residuo del territorio la loro conservazione.

La delimitazione di dettaglio e la disciplina per incentivarne la conservazione ed il potenziamento sono di competenza del P.I. che definirà anche l’eventuale possibilità e modalità di cessione di boschi e macchie boscate di interesse pubblico a fronte di un credito edilizio compensativo da collocare all’interno delle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o produttiva.

In corrispondenza delle stepping stones, eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi di compatibilità ambientale, salvo i casi in cui non venga prevista la redazione della VIncA ai sensi del presente articolo o previa disposizione del Responsabile del Procedimento.

 

Il Piano individua inoltre quale ambito prioritario di tutela e ripristino ambientale il SIC IT3240026, Prai di Castello di Godego, rinviando al P.I. la definizione delle norme di tutela di dettaglio.

 

In quest’ambito viene prescritta:

- la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua;

- l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al contenimento di tutti quei processi che concorrono alla frammentazione delle strutture ecologiche o vegetazionali, anche attraverso interventi intensivi di recupero ambientale nelle aree individuate come critiche dal PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010.

 

Il P.I. dovrà precisarne la definizione e l'entità della fascia di ammortizzazione/transizione.

 

Nelle aree nucleo (SIC), nelle aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione, nei corridoi ecologici e nelle stepping stones è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d’incidenza con esito positivo, di:

- illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;

- formare nuovi sentieri;

- realizzare nuove edificazioni sparse;

- le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

 

In dette aree sono ammessi solamente interventi di:

- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;

- dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l’attraversamento della fauna;

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;

- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;

- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;

- interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico;

- realizzazione di siepi e fasce boscate.

 

Nelle aree nucleo (SIC), nelle aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione, nei corridoi ecologici e nelle stepping stones gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VincA e comunque soggetti a compensazione, fatte salve le disposizioni di legge sovraordinate.

 

In riferimento alle finalità della rete ecologica del PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010, il P.A.T. si pone gli obiettivi definiti all’art. 36 comma 2 del PTCP medesimo.