Articolo 9
Tutela dei valori naturalistici
Le invarianti
di natura naturalistico-ambientale
sono individuate nella Tavola 2 del Piano.
I perimetri di tali ambiti possono
essere precisati dal P.I.,
in ragione della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali,
e modificati per:
1 - accertata alterazione per cause
naturali dello stato di fatto;
2 - realizzazione di parchi pubblici a carattere
naturalistico o ricreativo;
3 - altre destinazioni di pubblico
interesse.
Ulteriori elementi di rilievo naturalistico
sono individuati nella Tavola 4 del Piano.
La tutela è finalizzata all'arresto
dei processi degenerativi in corso, orientando l’evoluzione delle parti degradate
verso situazioni di equilibrio e concependo la
valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche
ambientali.
Il Piano inoltre riporta in Tav. 1 le eventuali aree già ricomprese
nei SIC e ZPS. La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle
presenti norme come specificate dal P.I..
Con riferimento alle reti ecologiche
individuate dal "Documento di Piano" del PTCP, in Tavola 4 del Piano di Assetto del territorio sono individuate delle Aree di Ammortizzazione-transizione finalizzate alla tutela e rafforzamento
dei caratteri di naturalità del territorio, il P.I. dovrà disciplinare gli
interventi in tali ambiti con norme che favoriscano l'aumento della naturalità
di tali ambiti mediante, ad esempio, l'incremento di siepi e alberature, anche
in contesto urbano o periurbano, e il contenimento
delle pratiche colturali maggiormente impattanti.
Per tutti gli ambiti di cui al
presente articolo il Piano prescrive il divieto di quelle attività e interventi
che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: cave in superficie o sotterranee;
discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali
di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di
terra in genere; allevamenti zootecnici intensivi; nuove strade, ad esclusione
di quelle di servizio all’attività rurale, di accesso agli edifici esistenti e
alle nuove edificazioni eventualmente previste.
Fino all'entrata in vigore del P.I.:
- sono ammessi unicamente gli
interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001;
- sono vietati i movimenti terra non
esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e l'alterazione dell'apparato
boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di
manutenzione e assestamento.
Il P.I. individuerà puntualmente
criteri, modalità e ubicazione per i nuovi interventi di edificazione
eventualmente ammissibili nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali
previa schedatura del patrimonio edilizio esistente ed in particolare dovrà dare
attuazione alle seguenti azioni:
- conservare e salvaguardare le
caratteristiche di naturalità e biodiversità dei
luoghi, limitando l'avanzamento dei boschi in zone di arbusteti e praterie;
- promuovere la conoscenza degli
ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la
realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata,
strutture didattiche o musei all’aperto;
- mitigare le
pressioni antropiche in atto, o eliminando la fonte di pressione o introducendo
elementi compensatori di mitigazione e di filtro.
Nella tavola 4 sono individuati simbolicamente gli
eventuali corridoi ecologici primari e secondari esistenti o di progetto. Per
tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il
miglioramento delle sue componenti biotiche,
favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate
di connessione e potenziando la vegetazione ripariale
e le siepi nei coltivi di pianura secondo le previsioni della L.R. 13/2003 anche attraverso una politica di incentivi.
Per la tutela della qualità delle
acque superficiali è prescritto il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo
i corsi d’acqua e previsto il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto
della funzionalità idraulica dei corpi idrici e secondo le previsioni e le
modalità d’impianto che saranno definite dal P.I.
Il P.I. definirà inoltre una fascia
di terreno lungo i corsi d’acqua da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli
inquinanti trasportati dai deflussi di origine
agricola e indicherà, in accordo con gli enti gestori, l’opportunità di
utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi di piena quali bacini di lagunaggio e fitodepurazione
delle acque superficiali utili inoltre per l’aumento della biodiversità
e l’impiego dell’area con finalità didattico-ricreative.
Nell’ambito di eventuali
SIC o ZPS, qualsiasi intervento di natura antropica, sia che esso riguardi
infrastrutture, sistemazioni agrarie o vegetazionali,
costruzioni o movimenti terra, deve essere preceduto da procedura di Valutazione
di Incidenza Ambientale così come stabilita dalla DGR
La progettazione successiva, come ad
esempio il Piano degli Interventi, dovrà contenere lo studio sulla valutazione
d’incidenza come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Gli ambiti di tutela individuati dal Piano in Tavola 4 sono raggruppati secondo le seguenti
classi:
- Corridoi ecologici; Essi
costituiscono un elemento importante per il mantenimento della biodiversità e a tale scopo ne dovrà essere assicurata la
conservazione e favorito il potenziamento.
Per tali ambiti valgono le norme
riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi
boschivi, e le norme dei corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi
di corsi d'acqua.
Nei tratti di interruzione
dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione
con operazioni di riforestazione, o nel caso di
interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di
elementi di eminaturalità che saranno normati dal P.I. Lo stesso, nella configurazione dei
corridoi ecologici, valuterà la possibilità di inserire aree agricole abbandonate
o degradate collegabili alla direttrice principale del corridoio.
In corrispondenza dei corridoi
ecologici, eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi
di compatibilità ambientale, salvo i casi in cui non venga
prevista la redazione della VIncA ai sensi del
presente articolo o previa disposizione del Responsabile del Procedimento.
- Corsi d’acqua e formazioni
riparie;
Gli apparati spondali
dei corsi d'acqua saranno mantenuti in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle
tecniche dell'ingegneria naturale per prevenire i fenomeni erosivi.
Le parti boscate
dovranno essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per
consentire il deflusso dell'acqua.
Nelle difese idrauliche si farà uso
possibilmente di interventi di consolidamento basati
sulla bioingegneria.
Interventi volti
a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse dovranno
prioritariamente conservare tali singolarità anche accettando modesti fenomeni
di dissesto, che in tali siti non risultano pericolosi ne’ per le persone , ne’
per i coltivi, anziché tentare interventi, anche di bioingegneria, che
risultino distruttivi per la morfologia e per i micro
habitat
spondali.
In questi ambiti il P.I. favorirà la
demolizione dei fabbricati privi di valenza storico-testimoniale o culturale presenti al loro interno, con agevolazioni finanziarie e/o
credito edilizio.
- Area nucleo o Core area. Il P.I. dovrà vietare qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione dell'area core, sia in
termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in termini di
interventi di sostituzione delle strutture vegetazionali
consolidate con coltivi a bassa naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e
nutrienti. Il P.I. dovrà prevedere che tutti gli interventi volti
a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario
debbano essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione
del bilancio ambientale in termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della
stessa. In queste aree:
- la realizzazione
delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla
continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento
della biodiversità;
- l'attività agricola dovrà
essere indirizzata al mantenimento della biodiversità
complessiva;
- le aree individuate come
critiche dal PTCP approvato con DGR n. 1137 del
- Aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione;
Tali aree sono destinate al
potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto
e a tal fine qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o alle
sistemazioni agrarie dovrà essere attuato assicurando la formazione di siepi,
macchie boscate, filari alberati secondo le
previsioni che saranno individuate dal P.I. In ogni caso in tali aree è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi
e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento.
Scoline, fossi e capofossi dovranno essere mantenuti in funzione con argini
in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione. La viabilità rurale
dovrà essere conservata in sterrato.
Tali interventi potranno essere
sostenuti da politiche di credito edilizio o di compensazione attuabili dal P.I.. Ferme restando le
indicazioni di cui al presente articolo, all'interno di questi ambiti sono ammesse
attività di agricoltura, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo
libero a limitato impatto.
In queste aree non sono ammesse
edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti.
- Macchie boscate
- Siepi e filari alberati:
Per le macchie boscate
sparse o "stepping stones",
unitamente alle siepi e ai filari, è di rilevante interesse per preservare il
patrimonio ecologico residuo del territorio la loro conservazione.
La delimitazione di dettaglio e la
disciplina per incentivarne la conservazione ed il
potenziamento sono di competenza del P.I. che definirà anche l’eventuale
possibilità e modalità di cessione di boschi e macchie boscate
di interesse pubblico a fronte di un credito edilizio compensativo da collocare
all’interno delle A.T.O. a prevalente destinazione
residenziale o produttiva.
In corrispondenza delle stepping stones, eventuali
progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi di compatibilità
ambientale, salvo i casi in cui non venga prevista la
redazione della VIncA ai sensi del presente articolo
o previa disposizione del Responsabile del Procedimento.
Il Piano individua inoltre quale
ambito prioritario di tutela e ripristino ambientale il SIC IT3240026, Prai di Castello di Godego,
rinviando al P.I. la definizione delle norme di tutela di
dettaglio.
In quest’ambito
viene prescritta:
- la conservazione delle
formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed
i corsi d'acqua;
- l'utilizzo
esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli
impatti.
Particolare attenzione dovrà essere
prestata al contenimento di tutti quei processi che concorrono alla frammentazione
delle strutture ecologiche o vegetazionali, anche
attraverso interventi intensivi di recupero ambientale nelle aree individuate
come critiche dal PTCP approvato con DGR n. 1137 del
Il P.I. dovrà precisarne la
definizione e l'entità della fascia di ammortizzazione/transizione.
Nelle aree nucleo (SIC), nelle aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione, nei corridoi ecologici e nelle stepping stones è fatto divieto,
salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione
d’incidenza con esito positivo, di:
- illuminare i
sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed
a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- formare nuovi sentieri;
- realizzare nuove edificazioni
sparse;
- le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
In dette aree sono ammessi solamente
interventi di:
- riconnessione
di parti discontinue della rete ecologica;
- dotazione
delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l’attraversamento
della fauna;
- riqualificazione degli
ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di
conservazione degli habitat;
- interventi forestali che
prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva
sostituzione delle specie alloctone;
- interventi per il mantenimento
dei pascoli e delle praterie naturali;
- interventi di
ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell’assetto
idrogeologico;
- realizzazione
di siepi e fasce boscate.
Nelle aree nucleo (SIC), nelle aree di ammortizzazione, transizione e riconnessione, nei corridoi ecologici e nelle stepping stones gli ampliamenti
di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati
preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente
per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della
VincA e comunque soggetti a compensazione, fatte
salve le disposizioni di legge sovraordinate.
In riferimento alle finalità della
rete ecologica del PTCP approvato con DGR n. 1137 del