Articolo 40
Attuazione del credito edilizio
Il credito edilizio persegue
principalmente la finalità del miglioramento della qualità urbana, ambientale e
paesaggistica attraverso la demolizione di opere
incongrue o di elementi di degrado.
Il P.I. individuerà i criteri
applicativi e le tipologie di edifici generatori di
credito, la quantità del credito da attribuirsi, le modalità di tenuta del
registro dei crediti e le aree di atterraggio degli stessi.
I fabbricati generatori di credito
potranno essere individuati dal P.I.,
da eventuali S.U.A. o nell'ambito di accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004.
Ogni singola operazione di credito
edilizio sarà regolata da convenzione, il credito potrà divenire commerciabile
solamente a seguito della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o
analoga registrazione con valore legale prevista dalla normativa vigente),
previa demolizione del bene incongruo; il valore di riferimento sarà quello del
valore di mercato dell'area di atterraggio dello
stesso.
Il credito edilizio potrà altresì
essere generato da aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o
destinate a parco urbano, a parchi e riserve regionali, anche d'interesse
locale, previa stipula di un apposita convenzione che
preveda la cessione al Comune della proprietà dell'area o l’istituzione di una
servitù permanente d’uso pubblico o la realizzazione da parte del privato di
opere di miglioria di pubblico interesse che saranno specificate dal P.I..
Il credito edilizio, ove il P.I. lo
indichi esplicitamente, potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche
zone omogenee per le quali saranno esplicitamente individuati due distinti
indici di edificabilità: uno
proprio dell’area e uno corrispondente ad un incremento conseguibile
esclusivamente mediante l’impiego di credito edilizio.
Le aree libere derivanti dalla
demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio saranno trasferite,
senza oneri, al patrimonio comunale salvo diverse previsioni convenzionate o
definite dal P.I..
Il credito edilizio potrà inoltre
andare a completare o incrementare la densità di aree
edificate consolidate secondo i criteri e gli indici edilizi che saranno
precisati dal P.I. il quale potrà anche assegnare incrementi volumetrici
attuabili unicamente mediante l'impiego di crediti edilizi.
Nel caso di interventi
conseguenti all'attuazione di leggi obbiettivo o derivanti dall'iniziativa di
enti sovraordinati al Comune che prevedano
l'esproprio per pubblica utilità dell'area e la demolizione di fabbricati o
edifici esistenti, il credito edilizio assegnato dal Comune a compensazione
dell'esproprio potrà essere realizzato anche in deroga alle previsioni
urbanistiche, con le procedure previste per l'approvazione degli S.U.A., preferibilmente in adiacenza ad edificato esistente
e comunque all'esterno dagli ambiti per cui il Piano escluda la nuova
edificazione.
Il P.I. individuerà le necessarie aree di atterraggio dei crediti edilizi, garantendo la disponibilità delle stesse in commisurazione all’entità del credito edilizio generato dagli interventi previsti.