Articolo 40

Attuazione del credito edilizio

 

Il credito edilizio persegue principalmente la finalità del miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica attraverso la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado.

 

Il P.I. individuerà i criteri applicativi e le tipologie di edifici generatori di credito, la quantità del credito da attribuirsi, le modalità di tenuta del registro dei crediti e le aree di atterraggio degli stessi.

 

I fabbricati generatori di credito potranno essere individuati dal P.I., da eventuali S.U.A. o nell'ambito di accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004.

 

Ogni singola operazione di credito edilizio sarà regolata da convenzione, il credito potrà divenire commerciabile solamente a seguito della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o analoga registrazione con valore legale prevista dalla normativa vigente), previa demolizione del bene incongruo; il valore di riferimento sarà quello del valore di mercato dell'area di atterraggio dello stesso.

 

Il credito edilizio potrà altresì essere generato da aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o destinate a parco urbano, a parchi e riserve regionali, anche d'interesse locale, previa stipula di un apposita convenzione che preveda la cessione al Comune della proprietà dell'area o l’istituzione di una servitù permanente d’uso pubblico o la realizzazione da parte del privato di opere di miglioria di pubblico interesse che saranno specificate dal P.I..

 

Il credito edilizio, ove il P.I. lo indichi esplicitamente, potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee per le quali saranno esplicitamente individuati due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell’area e uno corrispondente ad un incremento conseguibile esclusivamente mediante l’impiego di credito edilizio.

 

Le aree libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio saranno trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale salvo diverse previsioni convenzionate o definite dal P.I..

 

Il credito edilizio potrà inoltre andare a completare o incrementare la densità di aree edificate consolidate secondo i criteri e gli indici edilizi che saranno precisati dal P.I. il quale potrà anche assegnare incrementi volumetrici attuabili unicamente mediante l'impiego di crediti edilizi.

 

Nel caso di interventi conseguenti all'attuazione di leggi obbiettivo o derivanti dall'iniziativa di enti sovraordinati al Comune che prevedano l'esproprio per pubblica utilità dell'area e la demolizione di fabbricati o edifici esistenti, il credito edilizio assegnato dal Comune a compensazione dell'esproprio potrà essere realizzato anche in deroga alle previsioni urbanistiche, con le procedure previste per l'approvazione degli S.U.A., preferibilmente in adiacenza ad edificato esistente e comunque all'esterno dagli ambiti per cui il Piano escluda la nuova edificazione.

 

Il P.I. individuerà le necessarie aree di atterraggio dei crediti edilizi, garantendo la disponibilità delle stesse in commisurazione all’entità del credito edilizio generato dagli interventi previsti.