Articolo 29
Linee preferenziali
di sviluppo insediativi
Il Piano indica nella Tav. 4 le linee preferenziali
lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell’insediamento
per le varie destinazioni prevalenti, residenziale oppure di altro tipo:
P - Produttivo, F - Servizi,
attrezzature e infrastrutture, A - Altro. Tali ambiti e linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito
del Piano e non determinano salvaguardia.
L’estensione delle aree interessate
dallo sviluppo insediativo e i parametri per l’edificazione
verranno stabiliti dal P.I.,
nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O. di
appartenenza e potranno interessare in tutto o in parte tali ambiti o
direttrici. Il P.I. potrà anche non prevedere alcun incremento di sviluppo.
Il PI definirà le trasformazioni
territoriali di ambiti urbanisticamente
significativi subordinate a pianificazione attuativa,
le quali saranno soggette a perequazione, adeguamento delle opere di
urbanizzazione e mitigazione/compensazione degli eventuali impatti.
Il P.I. dimensionerà la previsione insediativa di carattere residenziale motivatamente
rispetto alla disponibilità di residenza non utilizzata ed alle esigenze di espansione, valutando la possibilità di individuare aree
per l’edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
Nella definizione urbanistica delle
aree di espansione il P.I. adotterà criteri
progettuali che:
a) privilegino
le aree trasformabili più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri
funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto
delle indicazioni della V.A.S., introducendo, ove
richiesto, opportune misure di mitigazione puntuali che emergessero
dall'analisi dei fattori di impatto evidenziati dalla V.A.S.;
b) riprendano i criteri insediativi
tradizionali, legati ai percorsi, all’orografia e all’esposizione;
c) rispettino preesistenze di
carattere naturalistico e paesaggistico e culturali significative
con integrazione degli interventi;
d) siano frutto di
accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R, 11/04 che prefigurino un rilevante interesse pubblico.
e) si integrino
nell’ambito insediativo, culturale e naturalistico in
cui si collocano;
f) tutelino la rete ecologica
presente ed individuata dal piano;
g) producano il minore impatto sotto
il profilo infrastrutturale ed ambientale;
h) privilegino
interventi di riqualificazione e recupero di ambienti degradati o da
riconvertire.
i) considerino l’inquinamento
elettromagnetico e le emissioni da trasmissioni in radiofrequenza come elemento
detrattore.
Con particolare riferimento alle
linee preferenziali di sviluppo insediativo
a prevalente destinazione produttiva, il P.I. individuerà gli ambiti di
sviluppo produttivo dando preferenza alla proposte progettuali che
corrispondono alle condizioni e criteri di cui agli articoli 16 e 72 del PTCP
approvato con DGR n. 1137 del
Il P.I. individua gli interventi di
riconversione e sviluppo terziario dando preferenza alle proposte progettuali che
corrispondono alle condizioni ed ai criteri di cui all’art.
17 comma 3 del PTCP approvato con DGR n. 1137 del
Le zone di espansione
previste dal P.R.G. pre-vigente, di cui al momento
dell’Adozione del Piano non sia stato ancora adottato lo schema di Convenzionamento da parte del Comune, potranno essere
confermate, modificate o stralciate dal P.I..
Il cambio di zonazione
di tali aree, già previste dal P.R.G. previgente
ancorché non attuate, non incide sul
conteggio della S.A.U. trasformabile.