Articolo 29

Linee preferenziali di sviluppo insediativi

 

Il Piano indica nella Tav. 4 le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell’insediamento per le varie destinazioni prevalenti, residenziale oppure di altro tipo:

P - Produttivo, F - Servizi, attrezzature e infrastrutture, A - Altro. Tali ambiti e linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito del Piano e non determinano salvaguardia.

 

L’estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per l’edificazione verranno stabiliti dal P.I., nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza e potranno interessare in tutto o in parte tali ambiti o direttrici. Il P.I. potrà anche non prevedere alcun incremento di sviluppo.

 

Il PI definirà le trasformazioni territoriali di ambiti urbanisticamente significativi subordinate a pianificazione attuativa, le quali saranno soggette a perequazione, adeguamento delle opere di urbanizzazione e mitigazione/compensazione degli eventuali impatti.

 

Il P.I. dimensionerà la previsione insediativa di carattere residenziale motivatamente rispetto alla disponibilità di residenza non utilizzata ed alle esigenze di espansione, valutando la possibilità di individuare aree per l’edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

 

Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

a) privilegino le aree trasformabili più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S., introducendo, ove richiesto, opportune misure di mitigazione puntuali che emergessero dall'analisi dei fattori di impatto evidenziati dalla V.A.S.;

b) riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all’orografia e all’esposizione;

c) rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico e culturali significative con integrazione degli interventi;

d) siano frutto di accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R, 11/04 che prefigurino un rilevante interesse pubblico.

e) si integrino nell’ambito insediativo, culturale e naturalistico in cui si collocano;

f) tutelino la rete ecologica presente ed individuata dal piano;

g) producano il minore impatto sotto il profilo infrastrutturale ed ambientale;

h) privilegino interventi di riqualificazione e recupero di ambienti degradati o da riconvertire.

i) considerino l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni da trasmissioni in radiofrequenza come elemento detrattore.

 

Con particolare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva, il P.I. individuerà gli ambiti di sviluppo produttivo dando preferenza alla proposte progettuali che corrispondono alle condizioni e criteri di cui agli articoli 16 e 72 del PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010.

 

Il P.I. individua gli interventi di riconversione e sviluppo terziario dando preferenza alle proposte progettuali che corrispondono alle condizioni ed ai criteri di cui all’art. 17 comma 3 del PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010.

 

Le zone di espansione previste dal P.R.G. pre-vigente, di cui al momento dell’Adozione del Piano non sia stato ancora adottato lo schema di Convenzionamento da parte del Comune, potranno essere confermate, modificate o stralciate dal P.I..

 

Il cambio di zonazione di tali aree, già previste dal P.R.G. previgente ancorché non attuate, non incide sul

conteggio della S.A.U. trasformabile.